Oggi il geometra Andrea Cantori ci aggiorna sulle novita' sul nuovo modello dell'Ape in vigore dal primo ottobre 2015 .
E' importante per chi vuole investire in immobili essere sempre aggiornato su tutte le novita' del nostro settore.
La conoscenza ci evitera' di essere presi per "incompetenti" quando ci presentiamo ai professionisti del settore a caccia di convenzioni e collaborazioni.
Anche se studiare nuove regole puo' sembrare meno allettante che leggere metodi per guadagnare con il mattone ,questo non significa che dobbiamo essere a digiuno di aggiornamenti .
Investite pochi minuti per informarvi sulle novita' e ringrazio il geometra Cantori che gentilmente ci ha concesso in esclusiva questo aggiornamento.
APE
COSA CAMBIA DAL 1 OTTOBRE 2015 ?
Il
26 Giugno 2015 è stato emanato un nuovo Decreto Ministeriale che
prevede, tra le varie cose, modifiche all’attuale Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.), divenuto un documento obbligatorio
da allegare ad atti di compravendita e contratti di affitto in
genere. Le attuali modifiche previste dal DM prevedono un
"Adeguamento… - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici", sono
state, quindi, aggiornate le Linee Guida per la certificazione della
prestazione energetica degli edifici (APE).
Che
cosa cambierà ?
Ci
sarà un nuovo modello APE dal punto di vista grafico,univoco in
tutto il territorio nazionale (lo potete vedere a questo link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_appendiceB.pdf
), le classi energetiche saranno in totali 10: dalla A4, la migliore
dal punto di vista energetico e quindi dei consumi, alla G, la
peggiore.
Verrà
creato un “catasto energetico”, altro non è altro che un
database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), già trasmessi
o da trasmettere obbligatoriamente per via telematica alla Regione
competente da parte del tecnico redattore, in modo da poter essere
consultati dai cittadini, Amministrazioni e operatori del settore.
In
questa raccolta dati si troveranno le informazioni relative
all'efficienza dell'edificio e degli impianti per l’edificio
d’interesse. In questo modo sarà più facile confrontare la
qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientare il
mercato verso edifici con una qualità energetica migliore grazie ad
un database accessibile. La tendenza è quella di orientare i
cittadini ad una consapevolezza dei consumi energetici dell’edificio
e quindi di apprezzare e valutare, anche da un punto di vista
economico, quegli edifici con classi più efficenti rispetto a quelli
che hanno consumi più alti.
Un’altra
novità riguarda gli annunci pubblicitari da utilizzare per vendite e
locazioni, (il modello lo potete trovare a questo indirizzo)
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_appendiceC.pdf.
Si
ricorda che l’A.P.E. non è obbligatorio per tutti gli edifici,
sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di
prestazione energetica i seguenti casi:
a)
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati ;
b)
gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati o rinfrescati per esigenze di processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo, ovvero
quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non
ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c)
gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di
impianti di impianto;
d)
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo
3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a
protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del
decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è,
peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite
ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto
legislativo);
e)
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività
religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
f)
i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile;
g)
i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga
dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita,
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti
nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di
tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro
edilizio; - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi
delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l)
i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio
dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti
cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non
realizzata con strutture edilizie, ecc.).
Per
le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione,
prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova
relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per
l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di
presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia
di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto
disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti
minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla
denuncia dell’inizio dei lavori.
Geom.
Andrea Cantori
Per
Info:
E.mail:
andreacantori80@gmail.com
Web:
www.studiocantori.it
Salve,
RispondiEliminaio ho acquistato un appartamento con rogito a ottobre 2010. Tale appartamento lo vorrei vendere il prossimo mese.
Se lo vendo, basta l'attestazione energetica che era obbligatoria in ottobre 2010 e che dura 10 anni oppure devo tornare a farla, seguendo questo nuovo modello?
Si e' sufficiente .Tutte quelle fatte entro il 30 settembre 2015 sono valide 10 anni dall'emissione.
EliminaDal primo ottobre 2015 chi non ha ancora fatto la certificazione fara' questa con le nuove disposizioni.
Franco
Grazie per i continui aggiornamenti!
RispondiEliminaBuona sera a tutti,
RispondiEliminaadesso per la vendita dell'appartamento mi è stato detto che serve l'originale dell'attestazione energetica che ebbi a ottobre 2010 in 2 copie originali. Ma mi fu dato solo un originale. Magari posso fare 2 copie conformi all'originale?
Nel caso io possa fare 2 copie conformi all'originale, la conformità devo per forza farla fare da un notaio oppure posso rivolgermi anche in un ufficio pubblico (es. comune, provincia,ecc.ecc.) magari estmolto meno?
Oppure posso rifare l'attestazione energetica un'altra volta adesso dicendo al tecnico di consegnarmi 2 originali?
Contatti il geometra che fece il documento e si faccia ridare una copia originale .Non dovra' pagare nulla .
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