Relax Immobiliare -Il primo blog per aspiranti investitori immobiliari: (Il geometra risponde) Ape 2015 aggiornamenti importanti.

(Il geometra risponde) Ape 2015 aggiornamenti importanti.

Oggi il geometra Andrea Cantori ci aggiorna sulle novita' sul nuovo modello dell'Ape  in vigore dal primo ottobre 2015 .
E' importante per chi vuole investire in immobili essere sempre aggiornato su tutte le novita' del nostro settore.
La conoscenza ci evitera' di essere presi per "incompetenti" quando ci presentiamo ai professionisti del settore a caccia di convenzioni e collaborazioni.
Anche se studiare nuove regole puo' sembrare meno allettante che leggere metodi per guadagnare con il mattone ,questo non significa che dobbiamo essere a digiuno di aggiornamenti .
Investite pochi minuti per informarvi sulle novita' e ringrazio il geometra Cantori che gentilmente ci ha concesso in esclusiva questo aggiornamento.

APE COSA CAMBIA DAL 1 OTTOBRE 2015 ?
Il 26 Giugno 2015 è stato emanato un nuovo Decreto Ministeriale che prevede, tra le varie cose, modifiche all’attuale Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), divenuto un documento obbligatorio da allegare ad atti di compravendita e contratti di affitto in genere. Le attuali modifiche previste dal DM prevedono un  "Adeguamento… - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", sono state, quindi, aggiornate le Linee Guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Che cosa cambierà ?
Ci sarà un nuovo modello APE dal punto di vista grafico,univoco in tutto il territorio nazionale (lo potete vedere a questo link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_appendiceB.pdf ), le classi energetiche saranno in totali 10: dalla A4, la migliore dal punto di vista energetico e quindi dei consumi, alla G, la peggiore.
Verrà creato un “catasto energetico”, altro non è altro che un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), già trasmessi o da trasmettere obbligatoriamente per via telematica alla Regione competente da parte del tecnico redattore, in modo da poter essere consultati dai cittadini, Amministrazioni e operatori del settore.
In questa raccolta dati si troveranno le informazioni relative all'efficienza dell'edificio e degli impianti per l’edificio d’interesse. In questo modo sarà più facile confrontare la qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientare il mercato verso edifici con una qualità energetica migliore grazie ad un database accessibile. La tendenza è quella di orientare i cittadini ad una consapevolezza dei consumi energetici dell’edificio e quindi di apprezzare e valutare, anche da un punto di vista economico, quegli edifici con classi più efficenti rispetto a quelli che hanno consumi più alti.
Un’altra novità riguarda gli annunci pubblicitari da utilizzare per vendite e locazioni, (il modello lo potete trovare a questo indirizzo) http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_appendiceC.pdf.


Si ricorda che l’A.P.E. non è obbligatorio per tutti gli edifici, sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati ;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o rinfrescati per esigenze di processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di impianto;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio; - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.
Geom. Andrea Cantori
Per Info:

5 commenti:

  1. Salve,
    io ho acquistato un appartamento con rogito a ottobre 2010. Tale appartamento lo vorrei vendere il prossimo mese.
    Se lo vendo, basta l'attestazione energetica che era obbligatoria in ottobre 2010 e che dura 10 anni oppure devo tornare a farla, seguendo questo nuovo modello?

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    1. Si e' sufficiente .Tutte quelle fatte entro il 30 settembre 2015 sono valide 10 anni dall'emissione.
      Dal primo ottobre 2015 chi non ha ancora fatto la certificazione fara' questa con le nuove disposizioni.
      Franco

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  2. Buona sera a tutti,
    adesso per la vendita dell'appartamento mi è stato detto che serve l'originale dell'attestazione energetica che ebbi a ottobre 2010 in 2 copie originali. Ma mi fu dato solo un originale. Magari posso fare 2 copie conformi all'originale?
    Nel caso io possa fare 2 copie conformi all'originale, la conformità devo per forza farla fare da un notaio oppure posso rivolgermi anche in un ufficio pubblico (es. comune, provincia,ecc.ecc.) magari estmolto meno?
    Oppure posso rifare l'attestazione energetica un'altra volta adesso dicendo al tecnico di consegnarmi 2 originali?

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    1. Contatti il geometra che fece il documento e si faccia ridare una copia originale .Non dovra' pagare nulla .

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